Crediti: Esonero-Esenzione

 

Il Credito Formativo ECM è l'unità di misura dell'avvenuta acquisizione di conoscenze, competenze e comportamenti da parte dei professionisti della Sanità, che hanno partecipato ad attività formative e di aggiornamento professionale.

I crediti ECM sono quantificati in termini di impegno temporale ed 1 credito   = 1 ora di lavoro del professionista della Sanità.

I crediti ECM sono, quindi, indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività ECM e vengono assegnati dal Provider ad ogni programma educazionale, realizzato secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale ECM sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle caratteristiche del programma.

 

 

ESONERO DAI CREDITI ECM

E' esonerato dall'obbligo dell' ECM il personale sanitario che:

  • frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitario,  previsti e disciplinati dal Decreto del MURST  3/11/99 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni.   L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
  •  domiciliato o che esercita la propria attività professionale, presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 20123 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
  • Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stesa misura prevista al capoverso precedente.

 


Esenzioni

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di*: 
 

  • a. congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
  • b. congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
  • c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
  • d. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
  • e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni 
  • f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 
  • g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 
  • h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza 
  • i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni 
  • j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni 
  • k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni 
  • l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza. 


I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali. 
La Commissione nazionale per la formazione continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti indicati del presente paragrafo.

*( L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’attività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 giorni. Ad esempio il professionista sanitario che sospende l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto all’esenzione di 4 crediti ECM) 
 


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