Sentenza n. 226/2020 pubbl. il 09/12/2020 RG n. 225/2019

Pubblicato il 09-03-2021 da EP Saverio Viscomi - ( 2059 letture )

 

La Sentenza n. 226/2020 pubbl. il 09/12/2020 RG n. 225/2019 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro Dott. Stefano Costarella, riguarda il diritto a partecipare al Concorso pubblico bandito da un Istituto Comprensivo Statale della provincia di Catanzaro che ha escluso dalla graduatoria finale la collega Educatrice Professionale, in quanto l'Amministrazione scolastica aveva dedotto che il titolo "Attestato di abilitazione alla professione di Educatore Professionale" rilasciato a Novembre 1998 (Corsi POP 1995 - Misura 5.5 - Ob.1 - Sottoprogramma 5 Formazione - Istituito dalla Regione Calabria con deliberazione della Giunta Regionale n.6484 del 23/11/1995) non era titolo idoneo valido per accedere alla selezione essendo ella in possesso non già del diploma di laurea di educatore professionale, come richiesto dal bando, bensì di un attestato di abilitazione alla professione di educatore professionale rilasciato dalla Regione Calabria in data 13/11/1998, titolo quindi ritenuto "non equipollente" al diploma di laurea.

    La collega Dott.ssa Giuseppina Pugliese assistita dall'Avvocato Danilo Colabraro, grazie alle loro voltà di giustizia, perseveranza e competenza, sono riusciti a dimostrare l'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica, che le ha causato direttamente un danno, riaffermando il diritto sacrosanto a partecipare con il proprio "Attestato abilitante alla professione di Educatore Professionale", ad un concorso pubblico nella scuola ai sensi della Legge Regionale 27/85 (Diritto allo studio delle persone disabili) e Legge 104/92 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Infatti il Giudice del lavoro, ha sentenziato senza ombra di dubbio, l'equipollenza del Suo titolo ai sensi del DM 27/07/2000 e s.m.i. e nella fattispecie esso rientra tra i "Corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978".

   Già il 26/06/2018 avevamo pubblicato tra le News di ANEP Calabria, la certa equipollenza di tale Attestato e ripubblichiamo di seguito il link nel quale si puòprendere visione di uno stralcio della Delibera di Giunta Regionale "IMPORTANTE: Educatore Professionale - ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE CORSO TRIENNALE REGIONE CALABRIA 1995-1998".

   All'epoca dei fatti la Ns Associazione aveva già fornito dati e materiali alla collega, in merito all'Equipollenza del titolo confrontandoci più volte anche telefonicamente. Pertanto, la presente sentenza abbiamo inteso pubblicarla, con il consenso della collega Giuseppina, in quanto di particolare importanza ed utilità per una moltitudine di Educatori Professionali, formatosi nella Regione Calabria in tutte le ASP Calabresi entro il 17/03/1999.

  Si consideri anche, che il titolo anzidetto, è idoneo per l'iscrizione all'Albo Professionale degli Educatori Professionali istituito presso l'Ordine dei TSRM e PSTRP con Legge 3/2018.

 

  • Di seguito pubblichiamo alcuni punti essenziali della sentenza:

7. Nello specifico, l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva indetta per il reclutamento di un educatore professionale deve ritenersi illegittima.

8. La sig.ra Pugliese, infatti, ha dimostrato di essere in possesso di un attestato di abilitazione alla professione di educatore professionale rilasciato nell’a.s. 1997/1998 dalla Regione Calabria (cfr. doc. n. 31 allegato al ricorso), da ritenersi ex lege equipollente al diploma di laurea di educatore professionale richiesto dal bando.

9. Il Decreto del Ministro della sanità del 27 luglio 2000, infatti, nel disciplinare l’equipollenza al diploma di laurea appena istituito, di cui al d.m. n. 520 dell’8.10.1998, dei titoli abilitativi conseguiti sulla base della normativa previgente, ha espressamente incluso, tra i titoli equipollenti, quello di educatore professionale conseguito sulla base di corsi triennali di formazione specifica ex l. n. 845/1978 (cfr. sez. B della Tabella allegata al D.m. 27 luglio 2000). Siffatta previsione, poi, è stata pedissequamente reiterata, da ultimo, nel D.m. 22.6.2016.

10. L’equipollenza, dunque, essendo prevista a monte sulla base della normativa appena richiamata, non necessita di alcun ulteriore atto dell’amministrazione,...

Grazie.

 

Pubblica in:   

Notizia presente in: ANEP  ,  DM 22/06/2016  ,  DM 27/07/2000  ,  Educatori Professionali  ,  Scuola

 

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