Circa la legge Lorenzin

Pubblicato il 17-01-2018 da Renato Riposati - ( 3579 letture )

 

...Articolo 4 (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)
Al Capo I articolo 2 lettera a) viene richiamato un decreto del Ministro della salute per determinare la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un’adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte.

Alla lettera b), sempre con decreto del Ministro della salute, viene determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche.

Passando al Capo III (Delle Federazioni nazionali) articolo 7 al comma 4 si spiega che con decreto del Ministro della salute viene determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all’interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

Articolo 8 (Organi delle Federazioni nazionali) nella legge si spiega che all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. I regolamenti disciplinano: le norme relative all’elezione degli organi, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali, criteri e modalità per lo scioglimento degli Ordini, la tenuta degli Albi, la riscossione ed erogazione dei contributi, l’istituzione delle assemblee dei presidenti di albo, le sanzioni, i procedimenti disciplinari ed i ricorsi.
 
Articolo 5 (Istituzione dell’area delle professioni sociosanitarie) 
Al comma 4 viene richiamato un decreto del Miur, di concerto con il Ministero della Salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità per definire l’ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.
 
Articolo 6 (Modifica dell’articolo 5 della legge n. 43/2006)
Al comma 3 si spiega che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, viene definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo....

 

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