La situazione attuale

 
Attualmente il profilo professionale dell’Educatore Professionale è quello declinato dal  DM 8 ottobre 1998, n. 520 “Regolamento recante norme per l¹individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

Nel DM 520/98 l'educatore professionale viene descritto come l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’èquipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà”.

 

Il riconoscimento da parte del Ministero della Salute ha inserito la nostra figura tra le professioni sanitarie dell’area della riabilitazione (DM 19/3/1999), ha connotato la professione come professione dotata di autonomia professionale e non più “ausiliaria” del medico (LN 42/99), sono stati stabilite le equipollenze (DM 27/7/00 e DM 22 giugno 2016)  e avviati solo sa poco e dopo un ricorso vinto da ANEP contro i Ministeri competenti,  i percorsi relativi alle equivalenze dei titoli pregressi come  prevede l'art. 4 comma 2 della L. 42/99,  sono state definite le modalità di accesso alle funzioni di coordinamento e alla dirigenza (LN 251/00), è stata approvata la legge per la costituzione degli albi e ordini (Legge 3/2018). l'Ep ad oggi è professione ordinata le cui attività sono riservate (leggi nota del Ministero della Salute)  e pertanto l'operatività, in tutti gli ambiti di intervento,  deve essere legata all'iscrizione all'albo professionale.
 
Attigue, ma non di certo uguali  al profilo di educatore professionale così come definito dal DM 520/98,  sono le qualifiche di EP socio pedagogico e di pedagogista previste dalla L.205/2017 e smi. Le qualifiche indicate infatti, legate alla legge 4/2013 sulle professioni intellettuali non ordinistiche, non svolgono e  non possono svolgere le medesime funzioni e attività tipiche o riservate all'EP del 520/98 quali ad esempio la redazione o la realizzazione di progetti educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà.
 
Classificazione della Professione
 
L’attuale classificazione ISTAT vede la professione classificata nel livello 3 – PROFESSIONI TECNICHE.
 
- al codice 3.2.1.2.7. Educatori Professionali
la professione ha una codifica sua propria - il riferimento è alla professione così come normata e riconosciuta dal Ministero della Salute http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.2.1.2.7
 
- al codice 3.4.5.2.0. Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
la professione non ha una codifica sua propria ma compare come professione esemplificata con la dizione di Educatore Professionale Sociale http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=3.4.5.2.0
 
 
La storia
 
La figura dell’Educatore Professionale è stata oggetto di innumerevoli sudi e ricerche, da quando, agli inizi degli anni cinquanta, ha iniziato a essere impiegata nei servizi. Ancora oggi una delle più importanti ricerche è stata quella attivata dal Ministero dell’Interno, che attivò la “Commissione Nazionale di studio per la definizione dei profili professionali e dei requisiti di formazione degli operatori sociali” i cui esiti furono pubblicati in un documento nel 1983
 
La Commissione giunse ad una definizione condivisa del profilo dell’educatore professionale così delineato:
“L’educatore professionale è un operatore che, in base a una specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico e nell’ambito dei servizi socio-educativi e educativo-culturali extrascolastici, residenziali o aperti, svolge la propria attività nei riguardi di persone di diverse età, mediante la formulazione e attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione sociale, agendo, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto sociale e ambientale e sull’organizzazione dei servizi in campo educativo”.
 
Questa definizione, contrariamente agli obiettivi che si pose la Commissione, non contribuì a produrre un profilo professionale giuridicamente riconosciuto. Sempre nel 1984 il Ministero della Sanità provvide, invece, a riconoscere la figura dell’Educatore Professionale, già presente ed inquadrata nel sistema sanitario sin dal 1979, infatti il DPR 761 del 20/12/79 ne prevedeva l’inquadramento tra le professioni della riabilitazione.
 
Il DM 10/2/1984  “ Identificazione dei profili professionali attinenti a figure atipiche o di dubbia ascrizione”definì che “l’Educatore Professionale cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psico fisiche. Il requisito specifico (…) di ammissione al concorso è il possesso di un corso di abilitazione di durata almeno biennale svolto in presidi del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture universitarie, cui si accede con diploma di istruzione di secondo grado”. 
 
E’ importante sottolineare che, nel tempo, furono presentate diverse proposte di legge, tese a riconoscere la figura dell’educatore professionale, alcune delle quali ebbero il sostegno dell’Anep. Purtroppo nessuna di queste fu mai approvata. 
 
Con la sua fondazione nel 1992, ANEP ritenne di redigere un documento programmatico in cui delineare il profilo professionale di riferimento per la professione, che fu così definito:
“L’Educatore Professionale è l’operatore che, in base a una specifica preparazione di carattere teorico e tecnico – pratico, svolge la propria attività mediante la formulazione e la realizzazione di progetti educativi, caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità e delle potenzialità, il recupero ed il reinserimento sociale di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche e di persone in situazione di disagio o esposte a rischio di emarginazione sociale o di devianza”. 
 
Nel 1992, il Dlvo 502/92 stabilì che le figure professionale che il Ministero della Sanità aveva riconosciuto, dovessero essere riordinate. La figura dell’Educatore Professionale fu riordinata con il DM 520/98. 
Il profilo così riconosciuto, grazie all’intervento di Anep, pur avendo valore solo per l’ambito sanitario, riconobbe la natura unitaria della professione (operatore sociale e sanitario), inoltre pose l’accento sulla natura dei progetti che realizza l’educatore professionale (educativi e riabilitativi).
 
In seguito anche la legge 328/00 ed il Dlgs 229/99 stabilirono che dovessero essere definiti i profili per gli ambiti sociale e socio-sanitario, nell’ambito dei quali dovrà trovare riconoscimento anche la figura dell’Educatore Professionale.
Ad oggi, si è ancora in attesa di tale normazione e la mancanza, infatti, di un provvedimento legislativo (legge ad hoc) che riconosca e definisca la professione indipendentemente dal comparto in cui opera, rende indispensabile il riconoscimento attraverso i decreti previste da queste normative.

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