La normativa, pur dichiarando l’obbligo ECM, non aveva previsto sanzioni per coloro che non lo avessero assolto o che lo avessero assolto in maniera insufficiente.
Con l’ultima manovra governativa (e nel precedente DPR n. 138 del 13 agosto 2011 art.3.5,) le sanzioni sono invece previste.
Difatti, entro il 13 agosto 2012 tutti gli ordini professionali interessati, e quindi gli ordini dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie non mediche, avrebbero dovuto stabilire le sanzioni da applicare a chi non avesse acquisto in un anno i 50 crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo.
Ad oggi, gli incentivi e le sanzioni, sono ancora oggetto di studio e valutazione affinchè siano omogenei e conformi a livello nazionale per tutti coloro che ne hanno l'obbligo.
A partire dal 1° gennaio 2010, data di entrata in vigore delle nuove regole ECM, i Provider alla fine di ogni evento formativo, trasmettono al Co.Ge.APS l’elenco dei professionisti che hanno ricevuto i crediti.
Il Co.Ge.APS, che gestisce l’anagrafe dei crediti, trasmetterà i nominativi ai rispettivi Ordini Professionali, Collegi e Associazioni, sia per la creazione dei relativi dossier, sia per gestire futuri meccanismi incentivanti o sanzionatori .
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